DOTTORESSA, POSSIAMO VEDERCI ON-LINE?

E’ una domanda che mi è stata posta molto frequentemente in questi ultimi tempi.

La risposta è ovviamente SI. Formalmente non ci sono problemi a fare gli incontri on-line, addirittura molti colleghi scelgono questa modalità in via esclusiva.

Se devo essere sincera, non è la modalità che preferisco, mi piace accogliere i pazienti nel mio studio e, anche se dietro la mascherina, poter cogliere le espressioni del loro volto; ma soprattutto mi piace osservare il comportamento corporeo, che ritengo un aspetto per nulla secondario.

Tuttavia se necessario sono certamente disponibile ad effettuare gli incontri on line, che dal punto di vista terapeutico hanno la stessa valenza di quelli in presenza, anche se richiedono qualche accortezza in più da parte del paziente, che deve assicurarsi di poter avere a disposizione uno spazio tranquillo e che gli garantisca tutta la privacy di cui ha bisogno. Da parte mia, la riservatezza è garantita in quanto i collegamenti vengono effettuati sempre e comunque dal mio studio.

Di seguito riporto le linee guida dell’Ordine Nazionale degli Psicologi Italiani, che, consapevole dell’importanza di questa modalità, ha ritenuto opportuno offrire a noi professionisti delle valide indicazioni circa le norme cui attenersi

1. Etica
I Principi Etici e le norme del Codice Deontologico si applicano anche nei casi in cui le prestazioni vengano effettuate con il supporto di tecnologie di comunicazione a distanza (cfr. art. 1 del codice Deontologico). Tali principi e norme devono essere esplicitati attraverso documenti presenti sul sito o sulla piattaforma del professionista che eroga la prestazione.

2. Adeguatezza
È responsabilità di ogni psicologo, prima di iniziare un intervento online, valutare l’adeguatezza di tale strumento in base alle caratteristiche dell’intervento e dei soggetti coinvolti.

3. Competenze
Gli psicologi dovranno fornire servizi on line entro i limiti della loro competenza derivata: dalla loro formazione; dall’istruzione; dall’esperienza di tirocinio o da altre esperienze professionali. Dovrebbero inoltre comprendere i limiti e le applicazioni delle diverse tecnologie.
Infatti, lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a distanza consente interventi di e-health di carattere psicologico. Tali contesti applicativi, per la complessità e la specificità che li caratterizza, richiedono al professionista la disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso di particolari competenze nel loro uso.
Gli psicologi dovranno inoltre rendere identificabili le loro competenze ai clienti. Lo psicologo dovrà dichiarare la propria identità (ad esempio, specificando una posizione geografica) e fornire le prove della propria identità comprese: le qualifiche; l’esperienza in materia (tra cui esperienza nella fornitura di servizi online); l’appartenenza a qualsiasi registro/albo ed eventuali organi sociali competenti.
Lo psicologo dovrà guidare il cliente su come/dove può verificare queste informazioni. I siti web degli psicologi dovrebbero anche trasmettere queste informazioni in modo professionale, grammaticalmente corretto e privo di gergo.
Gli psicologi dovranno anche assumersi la responsabilità di valutare continuamente le loro competenze in questo settore. Infine, lo psicologo che offre prestazioni via Internet comunica al proprio Ordine l’indirizzo web presso il quale svolge attività, la tipologia di strumentazione software e la tipologia di media utilizzati.

4. Aspetti Legali
Gli psicologi dovranno conoscere e rispettare tutte le leggi e i regolamenti quando la fornitura di servizi online ai clienti attraversa i confini giurisdizionali e/o internazionali, incluso il determinare se l’intervento psicologico online è consentito in tale giurisdizione o se si applicano restrizioni.
Per la custodia dei dati e delle informazioni si applicano le norme previste dalla normativa vigente.
Gli psicologi dovranno esplicitare all’utenza che la propria abilitazione consente la prestazione di servizi online.

5. Riservatezza
Gli psicologi devono (aggiornandosi costantemente) prendere tutte le precauzioni (ad esempio, le misure di sicurezza informatica) per proteggere e mantenere la riservatezza dei dati e delle informazioni relative ai propri clienti. Inoltre devono informare i clienti riguardo le precauzioni prese e al potenziale aumento dei rischi sulla riservatezza inerente le differenti tecnologie utilizzate (per es., mail vs videoconferenze) nonché sui limiti che ciascuna modalità offre alla riservatezza.
Lo psicologo che si serve di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è tenuto a utilizzare i sistemi hardware e software che prevedano efficienti sistemi di protezione dei dati.

6. Consenso Informato
Gli psicologi devono ottenere e documentare accuratamente il consenso informato, per quanto possibile, conformemente a tutte le leggi e regolamenti in materia.
Il consenso dei servizi di e-mental health deve affrontare le questioni chiave relative alla tecnologia, nonché il processo dell’intervento, tra cui: la privacy e la riservatezza; la struttura e la durata (tempi) dei servizi forniti; i rischi potenziali, le limitazioni dei rispettivi mezzi di comunicazione utilizzati e per i quali il servizio sarà/può essere fornito online; le tasse; le misure di sicurezza adottate; l’affidabilità della connessione online; le attrezzature tecnologiche e le competenze; i limiti riguardo la comunicazione e la possibilità per le incomprensioni che potrebbero verificarsi; la tenuta dei registri (come e dove le informazioni personali saranno registrate e conservate e chi avrà accesso ad esse); le strategie di gestione del rischio; le disponibilità (tempi e modalità) ad essere contattati; le regole di partecipazione/termine; le politiche di cancellazione, così come le alternative all’intervento psicologico online.

7. Gestione dei rischi
Gli psicologi dovrebbero fornire riferimenti a strutture cliniche nella posizione geografica del cliente in caso di emergenza, prima di iniziare l’intervento online.

Pensieri tra i sentieri